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Trasferimento interaziendale – beneficio ex art. 33 co. 3 l.n. 104/1992 – illegittimità del diniego al trasferimento interaziendale per contraddittorietà con precedenti provvedimenti assunti dalla stessa azienda – provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. – beneficio di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, ex art. 33 co. 5 l.n. 104/1992 – inapplicabilità per espressa previsione dell’Accordo Collettivo Nazionale – beneficio ex art. 33 co. 5 l.n. 104/1992 usufruibile allorché non confliggente con le esigenze economiche-organizzative della parte datoriale