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Depenalizzazione – Sanzioni Amministrative – Tardività ordinanza prefettizia –

In assenza di idonea prova da parte della Prefettura dell’inoltro della documentazione da parte dell’autorità che ha emesso il verbale ex art. 204 cds la relativa ordinanza va considerata tardiva perché inviata oltre il termine di 120 giorni dal ricorso (mancando appunto la prova della precedente data di inoltro degli atti, se mai vi è stato)-