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Depenalizzazione – Sanzioni amministrative – Impugnazione preavviso di fermo relativo cartelle –  Esclusione opposizione ex L. 689 del 1981 – Applicazione dell’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. – B) Divieto ultrapetizione –

A) “In tema di esecuzione forzata delle sanzioni amministrative, l’opposizione avverso la cartella esattoriale (n.d.r.  e quindi anche avverso il preavviso di fermo amministrativo) per far valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come il pagamento, la prescrizione, la morte dell’autore del fatto) non è quella disciplinata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, bensì l’ordinario rimedio costituito dall’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., poiché la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all’esecuzione” (Conforme a Trib. Salerno 11-2-2014 dove si precisa ulteriormente che l’opposizione ex L. 689/81 è invece ammissibile nel caso in cui il fermo non è stato preceduto dalla notifica dell’ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada,  né dalla notifica della cartella esattoriale. Qualora viceversa si eccepisca, ad esempio, la mancata notifica della cartella il rimedio è l’opposizione all’esecuzione).

B) (Nella sentenza – vedi –  si enuncia anche il principio del divieto di ultrapetizione, non potendo il giudice fondare la sentenza su motivi non dedotti dal ricorrente, nel caso appunto la mancata notifica del verbale, non eccepita … n.d.r. nel ricorso,  bensì semmai –  tardivamente – in udienza: cfr. in merito Sent. 1356/10 Dr. Fanticini e Sent. 11.11.2010 Dr. Poppi. n. 1513/10 e  sent. 251/14 Dr. Morlini di seguito citate)