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Depenalizzazione – Sanzioni Amministrative – A) Esimente art. 3 L. 689/81 – Insussistenza –       B) Cumulo giuridico art. 8 L. 689/81 – Insussistenza del Cumulo –

A) “questo giudice ritiene che non sussistano nel caso in esame elementi di fatto idonei a ingenerare, nell’appellato, il convincimento che la circolazione nella suddetta zona a traffico limitato fosse legittima Né parte appellata ha evidenziato circostanze fattuali estranee all’autore dell’infrazione idonee a indurre quest’ultimo incolpevolmente in errore” (Cfr. Cass. 16320/10- Cass. 3861/08 – Cass. 9662/06 – Cass. 11253/04 – Cass. 7603/01 secondo cui l’errore deve essere incolpevole; del resto per Cass. S.U. 20930/09 l’art. 3 L. 689/81 configura una presunzione iuris tantum di colpa in capo al trasgressore per cui grava sul trasgressore l’onere della prova della sussistenza dell’errore e della sua scusabilità).

B) “quanto poi alla richiesta di applicazione della “continuazione” tra le violazioni amministrative, ai sensi dell’art. 8 L. 689/81 occorre osservare che Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire, a più riprese, che in tema di sanzioni pecuniarie, la L. 689/81 art. 8 prevede il cumulo cosiddetto “giuridico” delle sanzioni per le sole ipotesi di concorso formale, omogeneo od eterogeneo, di violazioni, ossia nelle ipotesi di più violazioni commesse con un’unica azione od omissione; non lo prevede, invece, nel caso di molteplici violazioni commesse con una pluralità di condotte (Cass. 27799/05 – Cass. 12974/98 – Cass. 25644/08); in tale ultima ipotesi non è applicabile per analogia la normativa in materia di continuazione dettata per i reati dall’art. 81 c.p., sia perché la menzionata L. 689/81 art. 8 al comma 2 prevede una simile disciplina solo per le suddette violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (evidenziandosi così l’intento del legislatore di non estendere detta disciplina ad altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza qualitativa tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che attraverso l’interpretazione analogica le norme in favore previste in materia penale possano essere estese alla materia degli illeciti amministrativi (Cass. 5252/11); a ciò si aggiunga che in materia di violazioni di divieti di accesso nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, l’art. 198 co. 2 cds esclude finanche la possibilità di fare applicazione del c.d. cumulo “giuridico” delle sanzioni, esplicitamente prevedendo che il trasgressore “soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”.