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– Non può fondatamente invocarsi l’accrescimento tra coeredi posto che esso presuppone l’istituzione di più eredi nell’universalità dei beni senza determinazioni di parti o in parti uguali.

– Con riguardo alle altre domande svolte e relative alla ricostruzione dell’asse ereditario così come quelle riconvenzionali svolte dai convenuti e relative sia all’immobile oggetto della successione ed alle spese funerarie anticipate da uno dei fratelli, esse vanno dichiarate inammissibili non essendo stata proposta da alcuna parte la domanda di divisione dell’eredità, sicchè non è ravvisabile un interesse giuridicamente apprezzabile alla pronuncia sulle stesse, posto che a seguito dell’accertato diritto dell’attore alla quota di legittimità sui beni caduti nella successione del de cuius, egli non può essere escluso dall’amministrazione dei beni caduti in successione.