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Deve ritenersi inesistente il contratto di apertura di credito di conto corrente in mancanza di tempestiva produzione del relativo documento, con la conseguenza che gli interessi moratori contabilizzati proprio in virtù dello sconfinamento (sia esso intra che extra fido) non possono essere riconosciuti a favore della banca stessa, al pari delle spese e delle commissioni di massimo scoperto non oggetto di espressa pattuizione scritta.

 

La clausola che stabilisce che “gli interessi dovuti dal correntista all’azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza e producono interessi nella stessa misura” concretizza una forma illegittima di quantificazione, in quanto violativa dell’obbligo di trasparenza e di esatta indicazione del relativo saggio.