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Contratto di fideiussione – Possibilità per il creditore di agire verso il fideiussore per obbligazioni che, sorte nel periodo di vigenza della garanzia, siano divenute esigibili in epoca successiva allo spirare del termine di efficacia – Ai fini dell’operatività della fideiussione è rilevante il momento in cui si è verificato l’inadempimento – Violazione dell’art. 2965 C.C. – Non sussiste