In tema di vendita internazionale di cose mobili, qualora il contratto abbia ad oggetto merci da trasportare, il “luogo di consegna” va individuato in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita e come “luogo di consegna principale” va riconosciuto quello ove è convenuta l’esecuzione della prestazione ritenuta tale in base ai criteri economici – ossia il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell’acquirente -, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice di tale Stato rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, ivi comprese quella relativa al pagamento dei beni alienati, dovendosi ritenere che la disciplina stabilita dal Regolamento CE n.44 del 2001 prevalga sulle disposizioni dettate “in subiecta materia” dalla Convenzione di Vienna.
L’art. 31 di detta Convenzione, relativo al luogo in cui il vettore, eventualmente incaricato, abbia preso in consegna la merce, nonché il successivo art. 57 della medesima Convenzione, relativo all’individuazione del luogo di pagamento del prezzo al venditore , vanno pertanto interpretati nel senso che contengono una “regula iuris” idonea a disciplinare i rapporti obbligatori delle parti, ma non la giurisdizione.
