Contratti in generale – La mancata esecuzione della prestazione dedotta in contratto, benché giustificata dal rifiuto della controparte di risceverla, non consente di richiedere il pagamento del corrispettivo pattuito ma, al più, di agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla mora credendi ove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1206 e segg. C.C.
