Contratto di locazione di immobile – Riduzione o diminuzione del godimento del bene per colpa del locatore – Diritto del conduttore alla sospensione del pagamento del canone – Insussistenza – Legittimità della sospensione solo quando sia giudizialmente accertato che è venuta a mancare completamente la prestazione della controparte – Possibilità di riduzione del canone proporzionata all’entità del mancato godimento o di chiedere la risoluzione del contratto per sopravvenuta carenza di interesse
